IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1714/97  r.g.r.
 proposto  da Casaleggio Giuseppe e Figliomeno Enrico, rappresentati e
 difesi dagli avv.ti Gian Paolo Giannini e  Mimma  Guelfi,  presso  il
 primo  elettivamente  domiciliati  in  Genova,  via  XX  Settembre n.
 36/14; ricorrenti;
   Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica  e
 tecnologica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli
 studi  di  Genova,  in persona del rettore in carica, rappresentati e
 difesi  dall'Avvocatura  dello  Stato,  domiciliataria   in   Genova,
 resistenti,  per  l'annullamento della deliberazione del consiglio di
 laurea in odontoiatria e protesi dell'Universita' di  Genova  del  21
 luglio   1997  con  l'approvato  manifesto  degli  studi  per  l'anno
 accademico 1997-98, con cui e' stata disposta la  non  effettuazione,
 per  l'anno accademico 1997-98, della prova di ammissione al corso di
 laurea in odontoiatria e  protesi  dentaria,  e  di  tutti  gli  atti
 connessi,  in  particolare  la circolare ministeriale n. 4001 dell'11
 luglio 1997, il regolamento ministeriale n. 245 del 21  luglio  1997,
 il decreto ministeriale in data 31 luglio 1997;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza del 29 gennaio 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Guelfi per i
 ricorrenti e l'avvocato dello Stato  Guerra  per  le  amministrazioni
 resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  3 ottobre 1997, Casaleggio Giuseppe e
 Figliomeno  Enrico   impugnavano,   chiedendone   l'annullamento,   i
 provvedimenti  in  epigrafe indicati, esponendo di aver conseguito il
 diploma di odontotecnico e  di  voler  iscriversi  alla  facolta'  di
 medicina,  corso  di  laurea  in odontoiatria presso l'universita' di
 Genova, ma di aver appreso che, in forza dei provvedimenti impugnati,
 tale possibilita' e' preclusa.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione artt. 3, 33 e 34 Cost.;
     2) violazione sotto ulteriore profilo artt. 33  e  34  Cost.,  ed
 eccesso di potere;
     3)  eccesso  di potere per difetto di motivazione e per contrasto
 con il d.P.R. n. 680 del 1980.
   I ricorrenti concludevano per l'annullamento,  previa  sospensione,
 dei   provvedimenti   impugnati,  contrastati  dalle  amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con ordinanza in data 23 ottobre 1997  l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione